Sentenza 16/1965 (ECLI:IT:COST:1965:16)
Massima numero 2311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
18/03/1965; Decisione del
18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/65 A. TRIBUTI IN GENENRE - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SU FABBRICATI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE DEL COMPITO DI AGGIORNARE LE RENDITE CATASTALI URBANE CON UN COEFFICIENTE DA DETERMINARE ANNO PER ANNO - NON IMPLICA DELEGAZIONE DELL'ESERCIZIO DI POTESTA' LEGISLATIVA, MA DEFERIMENTO DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA - POTERE DEL MINISTRO NON ARBITRARIO MA RIGOROSAMENTE DELIMITATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 23 COST. - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 16/65 A. TRIBUTI IN GENENRE - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SU FABBRICATI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE DEL COMPITO DI AGGIORNARE LE RENDITE CATASTALI URBANE CON UN COEFFICIENTE DA DETERMINARE ANNO PER ANNO - NON IMPLICA DELEGAZIONE DELL'ESERCIZIO DI POTESTA' LEGISLATIVA, MA DEFERIMENTO DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA - POTERE DEL MINISTRO NON ARBITRARIO MA RIGOROSAMENTE DELIMITATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 23 COST. - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'aggiornamento delle rendite catastali urbane con un coefficiente da determinare anno per anno, a cui provvede il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, non e' esercizio di potesta' legislativa delegata, ma di potesta' amministrativa. Pertanto non puo' essere invocato l'art. 76 Cost. ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale del citato art. 1 legge 131 del 1960. Inoltre la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. non e' violata ne' elusa dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, poiche' questa legge, esigendo l'"aggiornamento" delle rendite catastali, delimita rigorosamente i poteri dell'autorita' amministrativa, il cui esercizio pertanto non consente iniziative o risultati arbitrari.
L'aggiornamento delle rendite catastali urbane con un coefficiente da determinare anno per anno, a cui provvede il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, non e' esercizio di potesta' legislativa delegata, ma di potesta' amministrativa. Pertanto non puo' essere invocato l'art. 76 Cost. ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale del citato art. 1 legge 131 del 1960. Inoltre la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. non e' violata ne' elusa dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, poiche' questa legge, esigendo l'"aggiornamento" delle rendite catastali, delimita rigorosamente i poteri dell'autorita' amministrativa, il cui esercizio pertanto non consente iniziative o risultati arbitrari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte