Sentenza 16/1965 (ECLI:IT:COST:1965:16)
Massima numero 2312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  18/03/1965;  Decisione del  18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2311  2313


Titolo
SENT. 16/65 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE SUI FABBRICATI - CATASTO EDILIZIO URBANO - SISTEMA ADOTTATO PER DETERMINARE LA RENDITA CATASTALE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' DELLE TASSAZIONI ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEL CITTADINO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 2 della legge 1960, n. 131, e 8, 9 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, (modificazioni con legge 11 agosto 1939, n. 1249) secondo i quali la base per la determinazione del reddito imponibile e' la rendita catastale calcolata per tipi di immobili, non violano il principio contenuto nell'art. 53, primo comma Cost., della tassazione proporzionata alla capacita' contributiva del cittadino; infatti, quando oggetto dell'imposta e' una cosa produttiva, la base per la tassazione e' data e la capacita' del contribuente e' rivelata dall'attitudine del bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava in concreto il possessore del bene.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte