Sentenza 16/1965 (ECLI:IT:COST:1965:16)
Massima numero 2313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
18/03/1965; Decisione del
18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/65 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI FABBRICATI - POTERE DEL MINISTRO DELLE FINANZE DI PROCEDERE ALL'AGGIORNAMENTO ANNUALE - NON CONTRASTA CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 16/65 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI FABBRICATI - POTERE DEL MINISTRO DELLE FINANZE DI PROCEDERE ALL'AGGIORNAMENTO ANNUALE - NON CONTRASTA CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'aggiornamento delle rendite catastali, essendo condotto con criteri piu' o meno analoghi a quelli seguiti per la determinazione originaria della rendita (calcolata sul triennio 37-39), non contraddice ai principi della giustizia tributaria. Il contribuente non puo' reclamare contro la misura della rendita unitaria aggiornata, cosi' come non ha potuto reclamare contro la misura della rendita unitaria segnata nel catasto, poiche' il coefficiente di aggiornamento da' modo di calcolare con una certa approssimazione i redditi che si sono potuti o si potevano percepire dopo il '39: percio', non avendo in questo caso alcun diritto, il contribuente non puo' lamentare una carenza di difesa e invocare l'art. 24 della Costituzione. L'art. 2 della legge 1960, n. 131, appare esente da vizi di legittimita' costituzionale perche' non fa che riconoscere e tutelare quella particolare situazione nella quale sono venuti a trovarsi molti possessori di immobili che per legge non hanno potuto procedere agli aumenti della pigione col ritmo suggerito dall'andamento del mercato. Per costoro, la legge vincolistica ha fatto si' che la cifra della rendita catastale, calcolata moltiplicando la rendita originaria per il coefficiente di aggiornamento, sia di regola sensibilmente piu' alta di quella che corrisponde al reddito effettivamente conseguito o conseguibile. Percio', in tali casi e quando concorrano certe condizioni, la norma impugnata ammette il ricorso contro la misura della rendita catastale aggiornata e stabilisce che l'imponibile sia quello accertato singolarmente coi criteri previsti nelle leggi n. 1219 del 1951 e n. 1521 del 21 dicembre 1960 (art. 6).
L'aggiornamento delle rendite catastali, essendo condotto con criteri piu' o meno analoghi a quelli seguiti per la determinazione originaria della rendita (calcolata sul triennio 37-39), non contraddice ai principi della giustizia tributaria. Il contribuente non puo' reclamare contro la misura della rendita unitaria aggiornata, cosi' come non ha potuto reclamare contro la misura della rendita unitaria segnata nel catasto, poiche' il coefficiente di aggiornamento da' modo di calcolare con una certa approssimazione i redditi che si sono potuti o si potevano percepire dopo il '39: percio', non avendo in questo caso alcun diritto, il contribuente non puo' lamentare una carenza di difesa e invocare l'art. 24 della Costituzione. L'art. 2 della legge 1960, n. 131, appare esente da vizi di legittimita' costituzionale perche' non fa che riconoscere e tutelare quella particolare situazione nella quale sono venuti a trovarsi molti possessori di immobili che per legge non hanno potuto procedere agli aumenti della pigione col ritmo suggerito dall'andamento del mercato. Per costoro, la legge vincolistica ha fatto si' che la cifra della rendita catastale, calcolata moltiplicando la rendita originaria per il coefficiente di aggiornamento, sia di regola sensibilmente piu' alta di quella che corrisponde al reddito effettivamente conseguito o conseguibile. Percio', in tali casi e quando concorrano certe condizioni, la norma impugnata ammette il ricorso contro la misura della rendita catastale aggiornata e stabilisce che l'imponibile sia quello accertato singolarmente coi criteri previsti nelle leggi n. 1219 del 1951 e n. 1521 del 21 dicembre 1960 (art. 6).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte