Sentenza 17/1965 (ECLI:IT:COST:1965:17)
Massima numero 2314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
18/03/1965; Decisione del
18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 17/65 A. CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE CONTABILE - GIURISDIZIONE (IN ALCUNE MATERIE) DI SECONDO GRADO RISPETTO A QUELLA DEI CONSIGLI DI PREFETTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 103, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 17/65 A. CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE CONTABILE - GIURISDIZIONE (IN ALCUNE MATERIE) DI SECONDO GRADO RISPETTO A QUELLA DEI CONSIGLI DI PREFETTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 103, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Se puo' dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti e' il principale organo di "giurisdizione contabile", non appare invece esatto ritenere incompatibile col secondo comma dell'art. 103 Cost. che alla Corte dei conti sia conferita, in un settore della giurisdizione contabile relativo ad enti locali, una competenza limitata al secondo grado. La esistenza in materia, di una competenza di primo grado di un organo diverso, non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle. Deve pertanto escludersi la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce ai Consigli di prefettura la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilita' previste dagli artt. 251-259 dello stesso T.U.
Se puo' dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti e' il principale organo di "giurisdizione contabile", non appare invece esatto ritenere incompatibile col secondo comma dell'art. 103 Cost. che alla Corte dei conti sia conferita, in un settore della giurisdizione contabile relativo ad enti locali, una competenza limitata al secondo grado. La esistenza in materia, di una competenza di primo grado di un organo diverso, non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle. Deve pertanto escludersi la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce ai Consigli di prefettura la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilita' previste dagli artt. 251-259 dello stesso T.U.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 2
Altri parametri e norme interposte