Sentenza 39/2020 (ECLI:IT:COST:2020:39)
Massima numero 42294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  28/01/2020;  Decisione del  28/01/2020
Deposito del 06/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42292  42293  42295  42296  42297


Titolo
Ricorso in via principale - Indicazione della norma impugnata nella delibera prodotta in atti, nonché in quella consultabile sul sito web istituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché la norma impugnata dal Governo non sarebbe tra le disposizioni oggetto di autorizzazione all'impugnazione, come emergerebbe dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 consultabile sul sito internet www.affariregionali.gov.it. L'indicazione della norma impugnata è presente nella delibera prodotta in atti, recante l'attestazione del Sottosegretario di approvazione secondo i termini e le motivazioni contenuti nell'allegata relazione, oltre che in quella consultabile online, tra i comunicati stampa, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  07/01/2019  n. 3  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte