Sentenza 17/1965 (ECLI:IT:COST:1965:17)
Massima numero 2317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
18/03/1965; Decisione del
18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 17/65 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELLE QUESTIONI PROPOSTE NEI LIMITI DELL'IMPUGNATIVA.
SENT. 17/65 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELLE QUESTIONI PROPOSTE NEI LIMITI DELL'IMPUGNATIVA.
Testo
La Corte costituzionale deve portare il proprio esame solo sulle questioni che rientrano nei limiti dell'impugnativa e non gia' sulle altre proposte dalle parti (nella specie era stata proposta questione di legittimita' costituzionale della giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura in relazione al principio dell'imparzialita' della giurisdizione, mentre le parti private proponevano di esaminare la questione anche in relazione al precetto dell'indipendenza dei giudici e della garanzia del diritto di difesa).
La Corte costituzionale deve portare il proprio esame solo sulle questioni che rientrano nei limiti dell'impugnativa e non gia' sulle altre proposte dalle parti (nella specie era stata proposta questione di legittimita' costituzionale della giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura in relazione al principio dell'imparzialita' della giurisdizione, mentre le parti private proponevano di esaminare la questione anche in relazione al precetto dell'indipendenza dei giudici e della garanzia del diritto di difesa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23