Sentenza 17/1965 (ECLI:IT:COST:1965:17)
Massima numero 2318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  18/03/1965;  Decisione del  18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2314  2315  2316  2317


Titolo
SENT. 17/65 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - GIURISDIZIONE CONTABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.

Testo
L'inapplicabilita' ai procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura in materia di giurisdizione contabile, della regola ne procedat judex ex officio non importa lesione del principio della imparzialita' del giudice: quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneita' e indifferenza - e percio' di neutralita' - rispetto agli interessi in causa, ma non esclude che un giudizio sia promosso ex officio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte