Sentenza 17/1965 (ECLI:IT:COST:1965:17)
Massima numero 2318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
18/03/1965; Decisione del
18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 17/65 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - GIURISDIZIONE CONTABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.
SENT. 17/65 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - GIURISDIZIONE CONTABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.
Testo
L'inapplicabilita' ai procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura in materia di giurisdizione contabile, della regola ne procedat judex ex officio non importa lesione del principio della imparzialita' del giudice: quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneita' e indifferenza - e percio' di neutralita' - rispetto agli interessi in causa, ma non esclude che un giudizio sia promosso ex officio.
L'inapplicabilita' ai procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura in materia di giurisdizione contabile, della regola ne procedat judex ex officio non importa lesione del principio della imparzialita' del giudice: quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneita' e indifferenza - e percio' di neutralita' - rispetto agli interessi in causa, ma non esclude che un giudizio sia promosso ex officio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte