Sentenza 18/1965 (ECLI:IT:COST:1965:18)
Massima numero 2320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  18/03/1965;  Decisione del  18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2319


Titolo
SENT. 18/65 B. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - OGGETTO - BENI DI PROPRIETA' PRIVATA - INCLUSIONE NELL'ESPROPRIO DI TERRENI DEMANIALI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il legislatore delegato esorbita dai limiti della delega qualora, in violazione della norma contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, abbia sottoposto ad espropriazione beni demaniali e non gia', come dispone testualmente l'articolo citato, la "proprieta' terriera privata". Ne' il diritto di proprieta' del Comune sul demanio universale puo' essere riportato tra i "diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico" di cui all'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 da far valere, in caso di espropriazione per riforma fondiaria, sull'indennita' di espropriazione. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi i DD.PP.RR. 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517 e 6 settembre 1952, n. 1422, in relazione dell'art. 76 e 77 Cost., in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di proprieta' demaniale. S. n. 78/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4