Ordinanza 20/1965 (ECLI:IT:COST:1965:20)
Massima numero 2322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
18/03/1965; Decisione del
18/03/1965
Deposito del 31/03/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 20/65. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI. REGIONE SICILIANA - LEGGE REG. SIC. 16 MARZO 1964, N. 4 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - JUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 20/65. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI. REGIONE SICILIANA - LEGGE REG. SIC. 16 MARZO 1964, N. 4 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - JUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (ed in particolare dell'art. 4, ultimo comma), concernente la ripartizione dei prodotti agricoli nei contratti agrari in Sicilia, la quale contiene un termine finale della propria vigenza, coincidente con la emanazione di una legge di riforma dei contratti agrari, e sopravvenuta, in pendenza del giudizio, la legge statale 15 settembre 1964, n. 756 entrata in vigore il 23 settembre 1964 la quale, all'art. 16, stabilisce che le sue disposizioni si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso, si rende necessario un nuovo esame della rilevanza, alla stregua della nuova legge statale, da parte del giudice a quo, a cui pertanto gli atti vanno restituiti.
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (ed in particolare dell'art. 4, ultimo comma), concernente la ripartizione dei prodotti agricoli nei contratti agrari in Sicilia, la quale contiene un termine finale della propria vigenza, coincidente con la emanazione di una legge di riforma dei contratti agrari, e sopravvenuta, in pendenza del giudizio, la legge statale 15 settembre 1964, n. 756 entrata in vigore il 23 settembre 1964 la quale, all'art. 16, stabilisce che le sue disposizioni si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso, si rende necessario un nuovo esame della rilevanza, alla stregua della nuova legge statale, da parte del giudice a quo, a cui pertanto gli atti vanno restituiti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23