Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Mobilità dei dirigenti - Modifica dell'incarico dirigenziale conferito - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, che, sostituendo l'art. 18, comma 2, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, prevede che nel corso dell'incarico dirigenziale il direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possano, sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico o assegnarli ad incarico di livello corrispondente, ovvero, con il loro consenso, ad un incarico di differente livello. L'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, invocato come parametro interposto, non reca i princìpi della necessaria consensualità della modifica dell'incarico e della sua non revocabilità al di fuori dei casi di responsabilità dirigenziale, in quanto, se vieta la revoca dell'incarico dirigenziale fondata su valutazioni al di fuori dei presupposti e delle modalità previsti dal successivo art. 21, non esclude la modifica o la revoca per specifiche e comprovate esigenze organizzative della pubblica amministrazione, quali la soppressione di un servizio o l'accorpamento di unità o importanti modifiche della pianta organica o, ancora, la sopravvenuta impossibilità materiale o giuridica di raggiungimento dell'obiettivo prefissato. La necessità di consentire il mutamento o la revoca dell'incarico dirigenziale in presenza delle cennate obiettive esigenze organizzative, infatti, è immanente al sistema, perché risponde ai fondamentali princìpi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, mentre non conforme a essi è l'opposta opzione interpretativa dell'immutabilità del singolo incarico dirigenziale, anche ove venga meno la struttura amministrativa da dirigere o, al contrario, la permanenza in vita di una struttura.
Il mutamento o la revoca dell'incarico per giustificate ragioni oggettive non possono in alcun modo essere utilizzati per mascherare illegittime rimozioni di dirigenti sgraditi ad opera dei dirigenti generali o camuffare ipotesi di responsabilità dirigenziale, non accertate nelle forme e con le garanzie previste dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 e imposte dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, forme e garanzie il cui rispetto potrà essere oggetto di vaglio in sede giurisdizionale. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 52 del 2017, n. 15 del 2017, n. 20 del 2016, n. 104 del 2007, e n. 103 del 2007).