Sentenza 22/1965 (ECLI:IT:COST:1965:22)
Massima numero 2325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  05/04/1965;  Decisione del  05/04/1965
Deposito del 09/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2324


Titolo
SENT. 22/65 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - INDENNIZZO - LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167, ART. 12, SECONDO COMMA, PRIMA PARTE - SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCERTEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per quanto attiene alla determinazione dell'indennita' nei riguardi dei proprietari delle zone comprese nei piani urbanistici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel sistema di tale legge e' posta in essere una situazione di incertezza o di alea, derivante dal concorso di vari elementi (lunga durata del periodo di validita' dei piani, sui beni privati, facolta' accordata ai comuni e ai consorzi, indicati nell'art. 1, di effettuare le espropriazioni gradualmente) tali da importare la possibilita' che, nell'intervallo fra l'adozione dei piani e la loro attuazione si verifichino eventi perturbatori che rendano la liquidazione dell'indennita' simbolica o irrisoria. E' pertanto illegittimo, in relazione all'art. 42, terzo comma della Costituzione, l'art. 12, prima parte del secondo comma, della citata legge n. 167 del 1962, in quanto viola la garanzia costituzionale del diritto di proprieta', sotto il riflesso che non sottrae la liquidazione dell'indennita'. in favore dei proprietari espropriati, all'incidenza di elementi aleatori, connessi alla dissociazione dell'indennita' stessa e dell'effettiva sua corresponsione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte