Sentenza 23/1965 (ECLI:IT:COST:1965:23)
Massima numero 2326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
06/04/1965; Decisione del
06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 23/65. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO - LEGGE 21 DICEMBRE 1960, N. 1521, ART. 2, LETT. A: CESSAZIONE DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI DI TIPO E SUPERFICIE DETERMINATI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 23/65. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO - LEGGE 21 DICEMBRE 1960, N. 1521, ART. 2, LETT. A: CESSAZIONE DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI DI TIPO E SUPERFICIE DETERMINATI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2, lett. a), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili non va interpretato nel senso che la ipotesi relativa agli immobili di lusso ai sensi del n. 2 del d.m. 7 gennaio 1950 n. 2 (superficie utile superiore ai mq. 200, circondati da giardino o parco) sia disgiunta da quella degli immobili aventi una superficie coperta superiore ai mq. 200. Le due ipotesi sono state enunciate congiuntamente e pertanto un alloggio che non rientra in una categoria puo' rientrare nell'altra. Il requisito della superficie coperta in contrapposto a quello della superficie utile vale anche nei confronti delle case circondate da giardino o parco. Una abitazione con i requisiti previsti dal n. 2 del d.m. e con superficie coperta superiore ai mq. 200 deve considerarsi sottratta al regime vincolistico, come se avesse una superficie utile superiore ai mq. 200. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 lett. a) della legge 21 dicembre 1960 n. 1521 in riferimento all'art. 3 Cost. perche' non sussiste una irrazionale disparita' di trattamento.
L'art. 2, lett. a), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili non va interpretato nel senso che la ipotesi relativa agli immobili di lusso ai sensi del n. 2 del d.m. 7 gennaio 1950 n. 2 (superficie utile superiore ai mq. 200, circondati da giardino o parco) sia disgiunta da quella degli immobili aventi una superficie coperta superiore ai mq. 200. Le due ipotesi sono state enunciate congiuntamente e pertanto un alloggio che non rientra in una categoria puo' rientrare nell'altra. Il requisito della superficie coperta in contrapposto a quello della superficie utile vale anche nei confronti delle case circondate da giardino o parco. Una abitazione con i requisiti previsti dal n. 2 del d.m. e con superficie coperta superiore ai mq. 200 deve considerarsi sottratta al regime vincolistico, come se avesse una superficie utile superiore ai mq. 200. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 lett. a) della legge 21 dicembre 1960 n. 1521 in riferimento all'art. 3 Cost. perche' non sussiste una irrazionale disparita' di trattamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte