Sentenza 24/1965 (ECLI:IT:COST:1965:24)
Massima numero 2327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
06/04/1965; Decisione del
06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 24/65. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI SCUOLA-GUIDA - FINALITA' CHE LA GIUSTIFICANO - REQUISITO DELLA CAPACITA' FINANZIARIA (COMMA SECONDO) - REQUISITI MORALI (COMMA QUARTO) - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DEI TRASPORTI DI POTESTA' DISCREZIONALE ILLIMITATA NELL'ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DI TALI REQUISITI - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 33, TERZO COMMA, COST. (LIBERTA' DI APRIRE SCUOLE) E ART. 41 (LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E PRIVATA) - ESCLUSIONE.
SENT. 24/65. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI SCUOLA-GUIDA - FINALITA' CHE LA GIUSTIFICANO - REQUISITO DELLA CAPACITA' FINANZIARIA (COMMA SECONDO) - REQUISITI MORALI (COMMA QUARTO) - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DEI TRASPORTI DI POTESTA' DISCREZIONALE ILLIMITATA NELL'ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DI TALI REQUISITI - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 33, TERZO COMMA, COST. (LIBERTA' DI APRIRE SCUOLE) E ART. 41 (LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E PRIVATA) - ESCLUSIONE.
Testo
L'autorizzazione all'apertura di una scuola per conducenti di veicoli a motore, prevista dall'art. 84 del Codice della strada, e' posta a presidio di pubbliche finalita', quale e' la tutela dell'incolumita' pubblica, poiche' insegnar guida di autoveicoli vuol dire soprattutto istruire gli allievi alla effettiva conduzione dei veicoli su strade pubbliche, attivita' questa che il legislatore non poteva lasciare alla incontrollata ed illimitata iniziativa dei privati. L'autorizzazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento e la valutazione da parte dell'amministrazione di requisiti inerenti alla capacita' finanziaria (comma secondo) e qualita' morali (comma quarto) del richiedente. La discrezionalita' attribuita dalla norma alla P.A. nella valutazione del primo requisito non e' illimitata in quanto il legislatore, nel richiedere che la capacita' finanziaria sia "adeguata" ha posto un limite efficace a tale potere di valutazione da parte dell'amministrazione, la quale, pertanto, non puo' non rilasciare l'autorizzazione a chi abbia dimostrato di possedere una capacita' economica proporzionata alla scuola che intende gestire. La facolta' discrezionale riconosciuta all'autorita' amministrativa dall'art. 84, comma quarto, di valutare i requisiti morali del richiedente l'autorizzazione all'apertura di una scuola-guida che appartenga ad una delle categorie di persone ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita', indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trova sicura ed adeguata giustificazione nei delicati compiti che i titolari di scuole guida sono chiamati a svolgere. L'art. 84, pertanto, non e' in contrasto con gli artt. 33 e 41 della Cost. che garantiscono i diritti di liberta' della scuola e liberta' della iniziativa economica privata in quanto il riconoscimento di tali diritti da parte della Costituzione non puo' intendersi come preclusione per il legislatore di dette disposizioni che, da un canto, specifichino limiti e condizioni di esercizio dei diritti stessi e dall'altro attribuiscano all'autorita' amministrativa poteri di controllo il cui margine di discrezionalita' non sia eccessivamente ampio.
L'autorizzazione all'apertura di una scuola per conducenti di veicoli a motore, prevista dall'art. 84 del Codice della strada, e' posta a presidio di pubbliche finalita', quale e' la tutela dell'incolumita' pubblica, poiche' insegnar guida di autoveicoli vuol dire soprattutto istruire gli allievi alla effettiva conduzione dei veicoli su strade pubbliche, attivita' questa che il legislatore non poteva lasciare alla incontrollata ed illimitata iniziativa dei privati. L'autorizzazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento e la valutazione da parte dell'amministrazione di requisiti inerenti alla capacita' finanziaria (comma secondo) e qualita' morali (comma quarto) del richiedente. La discrezionalita' attribuita dalla norma alla P.A. nella valutazione del primo requisito non e' illimitata in quanto il legislatore, nel richiedere che la capacita' finanziaria sia "adeguata" ha posto un limite efficace a tale potere di valutazione da parte dell'amministrazione, la quale, pertanto, non puo' non rilasciare l'autorizzazione a chi abbia dimostrato di possedere una capacita' economica proporzionata alla scuola che intende gestire. La facolta' discrezionale riconosciuta all'autorita' amministrativa dall'art. 84, comma quarto, di valutare i requisiti morali del richiedente l'autorizzazione all'apertura di una scuola-guida che appartenga ad una delle categorie di persone ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita', indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trova sicura ed adeguata giustificazione nei delicati compiti che i titolari di scuole guida sono chiamati a svolgere. L'art. 84, pertanto, non e' in contrasto con gli artt. 33 e 41 della Cost. che garantiscono i diritti di liberta' della scuola e liberta' della iniziativa economica privata in quanto il riconoscimento di tali diritti da parte della Costituzione non puo' intendersi come preclusione per il legislatore di dette disposizioni che, da un canto, specifichino limiti e condizioni di esercizio dei diritti stessi e dall'altro attribuiscano all'autorita' amministrativa poteri di controllo il cui margine di discrezionalita' non sia eccessivamente ampio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte