Sentenza 25/1965 (ECLI:IT:COST:1965:25)
Massima numero 2328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  06/04/1965;  Decisione del  06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2329  2330


Titolo
SENT. 25/65 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO A PORTE CHIUSE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI PROCESSUALI QUANDO IL DIBATTIMENTO E' TENUTO A PORTE CHIUSE - DEROGHE AL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' PER RAGIONI ESTRANEE AGLI INTERESSI DELLA GIUSTIZIA - LIMITE AL DIRITTO DI CRONACA GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 164, n. 3, del cod. proc. pen. e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 Cost., limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 423 dello stesso codice, di dibattimento celebrato a porte chiuse perche' la pubblicita' "puo' eccitare riprovevole curiosita'" e "per ragioni di pubblica igiene". E cio' perche' in dette ipotesi, attinenti soltanto alla presenza fisica del pubblico nelle aule di udienza, il principio della pubblicita' del dibattimento viene sacrificato a tutela di interessi, che nulla hanno a che vedere con gli interessi della giustizia, e che non possono ricevere alcun pregiudizio dalla divulgazione a mezzo stampa di notizie processuali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte