Sentenza 25/1965 (ECLI:IT:COST:1965:25)
Massima numero 2329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
06/04/1965; Decisione del
06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 25/65 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO A PORTE CHIUSE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI PROCESSUALI QUANDO IL DIBATTIMENTO E' TENUTO A PORTE CHIUSE - DURATA DEL DIVIETO OLTRE LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO - NON TROVA ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE NELLA TUTELA DELLA SERENITA' DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 25/65 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO A PORTE CHIUSE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI PROCESSUALI QUANDO IL DIBATTIMENTO E' TENUTO A PORTE CHIUSE - DURATA DEL DIVIETO OLTRE LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO - NON TROVA ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE NELLA TUTELA DELLA SERENITA' DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 164, n. 3, cod. proc. pen. e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 Cost. nella parte "fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato", limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 423 dello stesso codice "quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni, che possono turbare la serenita' del dibattimento". E cio' perche' la serenita' del dibattimento, volta a garantire l'interesse alla imparzialita' della pronuncia ed alla indipendenza del giudice, viene legittimamente tutelata, non soltanto escludendo la presenza del pubblico dal dibattimento, ma anche vietando la divulgazione a mezzo della stampa di notizie ad esso inerenti. Tuttavia, non trova adeguata giustificazione il perdurare del divieto fino a quando non siano trascorsi i suddetti termini, in quanto la serenita' del dibattimento non corre piu' alcun pericolo, allorche' - esauriti i vari gradi di giurisdizione - il processo si sia concluso.
L'art. 164, n. 3, cod. proc. pen. e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 Cost. nella parte "fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato", limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 423 dello stesso codice "quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni, che possono turbare la serenita' del dibattimento". E cio' perche' la serenita' del dibattimento, volta a garantire l'interesse alla imparzialita' della pronuncia ed alla indipendenza del giudice, viene legittimamente tutelata, non soltanto escludendo la presenza del pubblico dal dibattimento, ma anche vietando la divulgazione a mezzo della stampa di notizie ad esso inerenti. Tuttavia, non trova adeguata giustificazione il perdurare del divieto fino a quando non siano trascorsi i suddetti termini, in quanto la serenita' del dibattimento non corre piu' alcun pericolo, allorche' - esauriti i vari gradi di giurisdizione - il processo si sia concluso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte