Sentenza 25/1965 (ECLI:IT:COST:1965:25)
Massima numero 2330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  06/04/1965;  Decisione del  06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2328  2329


Titolo
SENT. 25/65 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO A PORTE CHIUSE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI PROCESSUALI QUANDO IL DIBATTIMENTO E' TENUTO A PORTE CHIUSE - DEROGHE AL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' PER RAGIONI DIVERSE DALLA RIPROVEVOLE CURIOSITA' O DALLA PUBBLICA IGIENE - LIMITI ALLA LIBERTA' DI CRONACA GIUDIZIARIA LEGITTIMATA DALLA TUTELA DI ALTRI BENI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, n. 3, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 21 Cost., per quanto riguarda la ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse previste dagli artt. 423 e 425 dello stesso codice, quando la pubblicita' puo' nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o quando gli imputati siano minori di diciotto anni. Ed invero, la legittimita' del divieto di pubblicazione si rinviene nella tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti: la sicurezza dello Stato riferita alla tutela della esistenza, della integrita', della unita', della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato; l'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale, su cui poggia la convivenza sociale; la morale, che va collegata al concetto di buon costume, limite espressamente dichiarato dall'articolo 21 Cost.; la tutela dei minori, per i quali la pubblicita' dei fatti di causa puo' apportare conseguenze gravi, sia in relazione allo sviluppo spirituale, sia in relazione alla loro vita materiale. In tutti questi casi, sussistono interessi costituzionalmente garantiti, che appaiono perfettamente idonei a legittimare la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte