Sentenza 26/1965 (ECLI:IT:COST:1965:26)
Massima numero 2331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
06/04/1965; Decisione del
06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/65 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - POTESTA' LEGISLATIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - NON RIGUARDA GLI ORGANI REGIONALI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE.
SENT. 26/65 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - POTESTA' LEGISLATIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - NON RIGUARDA GLI ORGANI REGIONALI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE.
Testo
L'ordinamento degli uffici della Regione Trentino-Alto Adige di cui all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale non riguarda il Consiglio, il Presidente e la Giunta, che sono organi regionali di rilevanza costituzionale e non uffici.
L'ordinamento degli uffici della Regione Trentino-Alto Adige di cui all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale non riguarda il Consiglio, il Presidente e la Giunta, che sono organi regionali di rilevanza costituzionale e non uffici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte