Sentenza 26/1965 (ECLI:IT:COST:1965:26)
Massima numero 2332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
06/04/1965; Decisione del
06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/65 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA ELETTORALE - DEROGA DEI PRINCIPI STABILITI DALLE LEGGI STATALI IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER EFFETTO DI LEGGI REGIONALI - ILLEGITTIMITA'.
SENT. 26/65 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA ELETTORALE - DEROGA DEI PRINCIPI STABILITI DALLE LEGGI STATALI IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER EFFETTO DI LEGGI REGIONALI - ILLEGITTIMITA'.
Testo
La competenza legislativa della Regione T.A.A. non risulta esclusivamente dagli artt. 4 e 5 dello Statuto ma viene completata dalle disposizioni di vari articoli dello Statuto medesimo (ad es., 7, 53, 56, 64, 69, 81), ed in particolare dall'art. 19, che aggiunge la materia elettorale. La ricerca dei limiti di tale potesta' legislativa non va tanto percio' effettuata tenendo presenti quelli previsti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, bensi' va orientata verso il riconoscimento e la determinazione di quei limiti che emergono necessariamente dalla peculiarita' della materia singola rapportata alle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato, nel cui ambito le autonomie regionali si muovono, purche' resti salva l'unita' politica dello Stato consacrata dall'art. 5 della Costituzione. Di conseguenza i principi stabiliti dalle norme statali che regolano l'elettorato sia attivo che passivo, attendono all'attuazione del principio democratico su cui si fonda la vita dello Stato e non possono essere derogati dalle leggi regionali, le quali, regolando in modo diverso da quanto il legislatore statale ha stabilito una materia che incide sulla garanzia della liberta' democratica del Paese, inciderebbero altresi' sull'unita' politica dello Stato.
La competenza legislativa della Regione T.A.A. non risulta esclusivamente dagli artt. 4 e 5 dello Statuto ma viene completata dalle disposizioni di vari articoli dello Statuto medesimo (ad es., 7, 53, 56, 64, 69, 81), ed in particolare dall'art. 19, che aggiunge la materia elettorale. La ricerca dei limiti di tale potesta' legislativa non va tanto percio' effettuata tenendo presenti quelli previsti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, bensi' va orientata verso il riconoscimento e la determinazione di quei limiti che emergono necessariamente dalla peculiarita' della materia singola rapportata alle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato, nel cui ambito le autonomie regionali si muovono, purche' resti salva l'unita' politica dello Stato consacrata dall'art. 5 della Costituzione. Di conseguenza i principi stabiliti dalle norme statali che regolano l'elettorato sia attivo che passivo, attendono all'attuazione del principio democratico su cui si fonda la vita dello Stato e non possono essere derogati dalle leggi regionali, le quali, regolando in modo diverso da quanto il legislatore statale ha stabilito una materia che incide sulla garanzia della liberta' democratica del Paese, inciderebbero altresi' sull'unita' politica dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 19
Altri parametri e norme interposte