Sentenza 26/1965 (ECLI:IT:COST:1965:26)
Massima numero 2333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
06/04/1965; Decisione del
06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/65 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - MATERIA ELETTORALE - DISEGNO DI LEGGE ELETTORALE RIAPPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 7 APRILE 1964, ARTT. 1, 2 PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO COMMA - CONTRASTO CON LA DISCIPLINA RISULTANTE DALLA LEGGE STATALE ELETTORALE 7 OTTOBRE 1947 N. 1058 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/65 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - MATERIA ELETTORALE - DISEGNO DI LEGGE ELETTORALE RIAPPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 7 APRILE 1964, ARTT. 1, 2 PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO COMMA - CONTRASTO CON LA DISCIPLINA RISULTANTE DALLA LEGGE STATALE ELETTORALE 7 OTTOBRE 1947 N. 1058 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 del disegno di legge regionale in materia elettorale riapprovato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 7 ottobre 1964, che pone il requisito della residenza nel territorio regionale nel giorno della votazione ai fini dell'esercizio del diritto di voto e stabilisce cosi' una disciplina restrittiva al riguardo rispetto a quello che risulta dagli artt. 10 e 11 della legge elettorale statale 7 ottobre 1947 n. 1058. Sono altresi' illegittime le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 dello stesso disegno di legge, perche' riguardano una disciplina conseguenziale alla restrizione suddetta, e quelle di cui ai commi terzo e quarto dello stesso art. 2, oltre che per analogo motivo, anche perche' introducono la competenza di due organi diversi per la decisione dei ricorsi in materia di iscrizione nelle liste elettorali, e si discostano cosi' ulteriormente dal regime statale delle impugnative in materia elettorale. E' illegittimo anche l'art. 3 del menzionato disegno di legge, che oltre a rappresentare l'integrazione della suddetta illegittima disciplina elettorale nei riguardi degli elettori che abbiano trasferito la residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e il giorno della votazione, si pone comunque in contrasto con la legge elettorale statale perche' affida al Sindaco l'aggiornamento delle liste elettorali, compito che esula da quelli di carattere prevalentemente esecutivo demandati appunto al Sindaco dalla legge n. 1058 del 1947.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 del disegno di legge regionale in materia elettorale riapprovato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 7 ottobre 1964, che pone il requisito della residenza nel territorio regionale nel giorno della votazione ai fini dell'esercizio del diritto di voto e stabilisce cosi' una disciplina restrittiva al riguardo rispetto a quello che risulta dagli artt. 10 e 11 della legge elettorale statale 7 ottobre 1947 n. 1058. Sono altresi' illegittime le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 dello stesso disegno di legge, perche' riguardano una disciplina conseguenziale alla restrizione suddetta, e quelle di cui ai commi terzo e quarto dello stesso art. 2, oltre che per analogo motivo, anche perche' introducono la competenza di due organi diversi per la decisione dei ricorsi in materia di iscrizione nelle liste elettorali, e si discostano cosi' ulteriormente dal regime statale delle impugnative in materia elettorale. E' illegittimo anche l'art. 3 del menzionato disegno di legge, che oltre a rappresentare l'integrazione della suddetta illegittima disciplina elettorale nei riguardi degli elettori che abbiano trasferito la residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e il giorno della votazione, si pone comunque in contrasto con la legge elettorale statale perche' affida al Sindaco l'aggiornamento delle liste elettorali, compito che esula da quelli di carattere prevalentemente esecutivo demandati appunto al Sindaco dalla legge n. 1058 del 1947.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 19
Altri parametri e norme interposte