Sentenza 27/1965 (ECLI:IT:COST:1965:27)
Massima numero 2334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
06/04/1965; Decisione del
06/04/1965
Deposito del 14/04/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 27/65. REGIONE SARDEGNA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 29 OTTOBRE 1964: CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AI COMBATTENTI DELLA GUERRA 1915-18 CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI BISOGNO" - PRETESO FONDAMENTO NEGLI ARTT. 4, LETT. H, E 5, LETT. B, DELLO STATUTO - ESCLUSIONE - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLO STATO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 27/65. REGIONE SARDEGNA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 29 OTTOBRE 1964: CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AI COMBATTENTI DELLA GUERRA 1915-18 CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI BISOGNO" - PRETESO FONDAMENTO NEGLI ARTT. 4, LETT. H, E 5, LETT. B, DELLO STATUTO - ESCLUSIONE - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLO STATO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La "previdenza e assistenza sociale" della quale fa parola la lett. b dell'art. 5 dello Statuto sardo, riguarda i lavoratori, alle dipendenze altrui o autonomi, per i quali l'art. 38, secondo comma, della Costituzione vuole che siano "preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in casi di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria", come si ricava anche dalla collocazione della norma subito dopo la materia del lavoro; ed anche qualora si volesse concedere che il "sussidio" previsto dal disegno di legge regionale impugnato trovi la sua sede nella invocata potesta' legislativa integrativa e di attuazione, la Regione, nella fattispecie in esame, avrebbe ugualmente travalicato i confini della sua competenza, non potendosi sostenere che il disegno stesso si limiti a integrare e a dare attuazione a una legge della Repubblica. Il disegno di legge impugnato non trova fondamento nemmeno nell'art. 4 lett. h dello Statuto, che riconosce alla Regione una potesta'. legislativa concorrente nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica volta, ex art. 38, comma primo, Cost., a sovvenire chiunque si trovi in condizioni di bisogno, prescindendo da particolari qualita' o situazioni personali o da servigi particolari resi allo Stato, in quanto, nella specie, il bisogno viene considerato come condizione sussidiaria, non principale e determinante. La potesta' legislativa della Regione dovrebbe comunque esercitarsi, in questa materia, nei limiti dei principi delle leggi dello Stato e, percio', in relazione con un tipo di assistenza che le leggi dello Stato prevedano e regolino, come non e' nel caso in esame, sia che si voglia qualificare il "sussidio" una misura assistenziale, sia che, invece, si voglia riconoscergli il carattere di pensione. Una Regione, quindi, che si arrogasse di provvedere, al posto dello Stato, a ricompensare i cittadini nati e viventi nel territorio in cui si esercita la sua competenza, che siano stati combattenti nella guerra 1915-18, commette un'invasione della sfera di competenza dello Stato e anche una violazione dell'art. 3 Cost., che consacra il principio di uguaglianza dei cittadini. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo il disegno di legge, approvato l'8 luglio 1964 e la seconda volta il 29 ottobre 1964 dal Consiglio della Regione sarda, intitolato "Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-18, che versano in condizioni di bisogno", in riferimento agli artt. 4 lett. h, e 5, lett. b dello Statuto sardo e all'art. 3 della Costituzione.
La "previdenza e assistenza sociale" della quale fa parola la lett. b dell'art. 5 dello Statuto sardo, riguarda i lavoratori, alle dipendenze altrui o autonomi, per i quali l'art. 38, secondo comma, della Costituzione vuole che siano "preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in casi di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria", come si ricava anche dalla collocazione della norma subito dopo la materia del lavoro; ed anche qualora si volesse concedere che il "sussidio" previsto dal disegno di legge regionale impugnato trovi la sua sede nella invocata potesta' legislativa integrativa e di attuazione, la Regione, nella fattispecie in esame, avrebbe ugualmente travalicato i confini della sua competenza, non potendosi sostenere che il disegno stesso si limiti a integrare e a dare attuazione a una legge della Repubblica. Il disegno di legge impugnato non trova fondamento nemmeno nell'art. 4 lett. h dello Statuto, che riconosce alla Regione una potesta'. legislativa concorrente nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica volta, ex art. 38, comma primo, Cost., a sovvenire chiunque si trovi in condizioni di bisogno, prescindendo da particolari qualita' o situazioni personali o da servigi particolari resi allo Stato, in quanto, nella specie, il bisogno viene considerato come condizione sussidiaria, non principale e determinante. La potesta' legislativa della Regione dovrebbe comunque esercitarsi, in questa materia, nei limiti dei principi delle leggi dello Stato e, percio', in relazione con un tipo di assistenza che le leggi dello Stato prevedano e regolino, come non e' nel caso in esame, sia che si voglia qualificare il "sussidio" una misura assistenziale, sia che, invece, si voglia riconoscergli il carattere di pensione. Una Regione, quindi, che si arrogasse di provvedere, al posto dello Stato, a ricompensare i cittadini nati e viventi nel territorio in cui si esercita la sua competenza, che siano stati combattenti nella guerra 1915-18, commette un'invasione della sfera di competenza dello Stato e anche una violazione dell'art. 3 Cost., che consacra il principio di uguaglianza dei cittadini. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo il disegno di legge, approvato l'8 luglio 1964 e la seconda volta il 29 ottobre 1964 dal Consiglio della Regione sarda, intitolato "Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-18, che versano in condizioni di bisogno", in riferimento agli artt. 4 lett. h, e 5, lett. b dello Statuto sardo e all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte