Sentenza 39/2020 (ECLI:IT:COST:2020:39)
Massima numero 42296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
28/01/2020; Decisione del
28/01/2020
Deposito del 06/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Titolo
Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Interventi, progetti e opere sottoposti a dibattito pubblico - Esclusione del dibattito pubblico regionale in presenza di un dibattito pubblico statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e delle competenze amministrative dello Stato - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione.
Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Interventi, progetti e opere sottoposti a dibattito pubblico - Esclusione del dibattito pubblico regionale in presenza di un dibattito pubblico statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e delle competenze amministrative dello Stato - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli art. 97 e 118, primo comma, Cost., dell'art. 18 della legge della reg. Toscana n. 3 del 2019, che introduce la lett. b-bis) nel comma 4 dell'art. 8 della legge reg. Toscana n. 46 del 2013, escludendo - al fine di evitare una duplicazione dell'attività amministrativa e di conformarsi alla sentenza n. 235 del 2018 della Corte costituzionale - il dibattito pubblico regionale in presenza di un dibattito pubblico statale. È lo stesso ricorrente ad ammettere, con memoria depositata, che oggetto precipuo della sua doglianza non è la norma impugnata in via principale, ma quelle successive (i commi 5 e 6 del citato art. 8), che disciplinano l'an ed il quomodo del dibattito regionale su opere nazionali. È evidente, dunque, che il ricorrente ha impugnato la sopravvenuta lettera b-bis) del comma 4, in sé non pertinente rispetto all'oggetto delle censure, per tentare di colpire, per il tramite dell'invocata illegittimità costituzionale in via consequenziale, altre due norme, il cui termine d'impugnazione, al momento della proposizione del ricorso, era già ampiamente scaduto. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2019, n. 14 del 2019, n. 194 del 2017, n. 157 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 238 del 2019, n. 8 del 2018, n. 180 del 2011 e n. 120 del 2011).
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli art. 97 e 118, primo comma, Cost., dell'art. 18 della legge della reg. Toscana n. 3 del 2019, che introduce la lett. b-bis) nel comma 4 dell'art. 8 della legge reg. Toscana n. 46 del 2013, escludendo - al fine di evitare una duplicazione dell'attività amministrativa e di conformarsi alla sentenza n. 235 del 2018 della Corte costituzionale - il dibattito pubblico regionale in presenza di un dibattito pubblico statale. È lo stesso ricorrente ad ammettere, con memoria depositata, che oggetto precipuo della sua doglianza non è la norma impugnata in via principale, ma quelle successive (i commi 5 e 6 del citato art. 8), che disciplinano l'an ed il quomodo del dibattito regionale su opere nazionali. È evidente, dunque, che il ricorrente ha impugnato la sopravvenuta lettera b-bis) del comma 4, in sé non pertinente rispetto all'oggetto delle censure, per tentare di colpire, per il tramite dell'invocata illegittimità costituzionale in via consequenziale, altre due norme, il cui termine d'impugnazione, al momento della proposizione del ricorso, era già ampiamente scaduto. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2019, n. 14 del 2019, n. 194 del 2017, n. 157 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 238 del 2019, n. 8 del 2018, n. 180 del 2011 e n. 120 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
07/01/2019
n. 3
art. 18
co.
legge della Regione Toscana
02/08/2013
n. 46
art. 8
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte