Sentenza 30/1965 (ECLI:IT:COST:1965:30)
Massima numero 2337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
08/04/1965; Decisione del
08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/65 A. LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 36 - CONTENUTO - NON GIUSTIFICA LA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N. 1527, SUI PREZZI MINIMI, FISSATI DAL C.I.P., PER LE SANSE DI OLIVA. INDUSTRIA E COMMERCIO - SANSE DI OLIVA - PREZZI FISSATI DAL C.I.P..
SENT. 30/65 A. LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 36 - CONTENUTO - NON GIUSTIFICA LA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N. 1527, SUI PREZZI MINIMI, FISSATI DAL C.I.P., PER LE SANSE DI OLIVA. INDUSTRIA E COMMERCIO - SANSE DI OLIVA - PREZZI FISSATI DAL C.I.P..
Testo
Le disposizioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, relative ai prezzi minimi, da fissarsi dal C.I.P., per le sanse di oliva vendute dai frantoiani agli estrattori non possono giustificarsi ricorrendo al principio dell'art. 36 della Costituzione sulla "sufficienza" della retribuzione, che e' riferibile ai soli rapporti di lavoro e non a quelli tra opposte categorie di imprenditori.
Le disposizioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, relative ai prezzi minimi, da fissarsi dal C.I.P., per le sanse di oliva vendute dai frantoiani agli estrattori non possono giustificarsi ricorrendo al principio dell'art. 36 della Costituzione sulla "sufficienza" della retribuzione, che e' riferibile ai soli rapporti di lavoro e non a quelli tra opposte categorie di imprenditori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte