Sentenza 30/1965 (ECLI:IT:COST:1965:30)
Massima numero 2338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2337  2339  2340


Titolo
SENT. 30/65 B. INDUSTRIA E COMMERCIO - SANSE DI OLIVA - LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N. 1527 - PREZZI MINIMI FISSATI DAL C.I.P. - FONDAMENTO NELLA "UTILITA' SOCIALE" DI CUI ALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITE DELLA "UTILITA' SOCIALE.

Testo
Essendo dettata nell'interesse dei frantoiani, a tutela di una posizione economica piu' debole, la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 trova tuttavia fondamento, non ostandovi la limitata estensione del settore considerato, e in conformita' ad un principio espresso in varie norme costituzionali e quindi ad un interesse attinente all'ordinata vita dell'intera collettivita', in quella "utilita' sociale" contro la quale l'art. 41 della Costituzione vieta che si svolga la liberta' di iniziativa economica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte