Sentenza 30/1965 (ECLI:IT:COST:1965:30)
Massima numero 2339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2337  2338  2340


Titolo
SENT. 30/65 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - RISERVA DI LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 41 E 23 - DIFFERENZE.

Testo
L'art. 41 e l'art. 23 della Costituzione coprono campi affatto diversi. I concetti di "limite" e di "controllo" dell'iniziativa economica privata, di cui all'art. 41, non sono riconducibili a quelle "prestazioni" di cui all'art. 23. Pertanto, cadendo le determinazioni di prezzi minimi di cui alla legge 12 dicembre 1961, n. 1527, sotto l'art. 41 della Costituzione non si puo' riguardo ad esse invocare l'art. 23 della Costituzione. Esaurendo inoltre il proprio contenuto normativo in una riserva di legge, l'art. 23 della Costituzione non ha ruolo alcuno da svolgere nelle fattispecie per cui tale riserva sia gia' prescritta (come nel caso dell'art. 41 della Costituzione) da altre norme della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte