Sentenza 30/1965 (ECLI:IT:COST:1965:30)
Massima numero 2340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2337  2338  2339


Titolo
SENT. 30/65 D. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - DIFESA (DIRITTO DI) - COSTITUZIONE, ARTT. 102 E 24 - PRETESA VIOLAZIONE DA PARTE DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N. 1527 - IMPUGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL C.I.P. SUI PREZZI DELLE SANSE DI OLIVA.

Testo
Incidendo la legge 21 dicembre 1961, n. 1527 (sui prezzi minimi delle sanse di oliva) solo sulla autonomia contrattuale senza toccare le attribuzioni della autorita' giudiziaria e regolando i diritti dei frantoiani ed estrattori nel loro aspetto sostanziale, lasciando del tutto impregiudicata la potesta' di farli valere in giudizio anche nei confronti dei provvedimenti del C.I.P., (in base all'art. 113 della Costituzione), non sussiste violazione degli artt. 102 (riserva delle funzioni giurisdizionali agli organi giurisdizionali) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte