Sentenza 31/1965 (ECLI:IT:COST:1965:31)
Massima numero 2341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 31/65. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO ALL'ESTERO - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI ELEGGERE DOMICILIO SOLTANTO NEL "LUOGO IN CUI SI PROCEDE" - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 177 bis del codice di procedura penale, la quale, per l'imputato dimorante all'estero, limita la facolta' di elezione di domicilio - che gli altri imputati possono effettuare in qualsiasi localita' del territorio nazionale - al "luogo in cui si procede" - e' in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.). E cio' perche' non e' dato individuare quali sono le ragioni per le quali all'imputato dimorante all'estero viene negata siffatta liberta' di scelta, mezzo il piu' idoneo perche' la elezione di domicilio raggiunga in pieno i suoi effetti. Ed invero, la dimora all'estero - assunta dalla norma impugnata quale criterio di differenziazione - non puo' essere idonea a legittimare la diversita' di trattamento, perche' elemento secondario, accidentale ed ininfluente rispetto alla manifestazione di volonta' e rispetto agli scopi ed agli effetti che l'atto deve conseguire: non militano ragioni di sorta a favore dell'ufficio che procede, per il quale e' indifferente notificare l'atto in un luogo piuttosto che in un altro del territorio nazionale, ne' si puo' ritenere che la dimora all'estero sia considerata con disfavore. Onde tutti gli imputati, ovunque abbiano dimora, sono in condizioni di perfetta parita', quando, rispettando il principio generale della territorialita' della giurisdizione penale, eleggono domicilio nell'ambito del territorio nazionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte