Sentenza 32/1965 (ECLI:IT:COST:1965:32)
Massima numero 2342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 32/65. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OBBLIGO PENALMENTE SANZIONATO DEL DATORE DI LAVORO DI FORNIRE DATI E DOCUMENTI A FUNZIONARI O AGENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA SULLE IMPRESE - FINALITA' - PRETESA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788; 24 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048, imponendo ai datori di lavoro - sotto la minaccia d'una sanzione penale - l'obbligo di fornire dati e documenti per scopi di previdenza e di integrazione di salari, non violano le norme di cui all'art. 13 della Costituzione. Le norme impugnate, costringendo il cittadino soltanto e saltuariamente a collaborare con un'attivita' di controllo resa necessaria da precise esigenze pubbliche, non puniscono il rifiuto del datore di lavoro di "fornire elementi in proprio danno", ma il rifiuto di aderire a indagini e a richieste dalle quali dipende l'attuazione della legge previdenziale o retributiva. Percio' non si puo' dire che colpiscano la liberta' fisica della persona o che ne annullino la liberta' psichica o morale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte