Sentenza 33/1965 (ECLI:IT:COST:1965:33)
Massima numero 2343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 33/65. CACCIA - ZONE DI RIPOPOLAZIONE E CATTURA - AUTOMATICA COSTITUZIONE DI RISERVA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA LIMITATA AGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE DELLA FEDERAZIONE COSTITUITA NELLA ZONA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittime le norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939 n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perche' essendo stato dichiarato non conforme alla costituzione il sistema posto dal testo unico della caccia, in virtu' del quale l'esercizio dell'attivita' venatoria e' condizionato all'obbligatoria iscrizione alla Federazione della caccia, l'autorizzazione all'esercizio di siffatte attivita' consentita, nel caso in esame, soltanto agli iscritti alla sezione o alle sezioni della Federazione costituite nella zona, si risolve in una disparita' di trattamento a danno di coloro che sono muniti di licenza di caccia e non sono iscritti alle sezioni della Federazione e, quindi, in una patente violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. nn. 69/1962 e 71/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte