Ordinanza 34/1965 (ECLI:IT:COST:1965:34)
Massima numero 2344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2345


Titolo
ORD. 34/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INDICAZIONE DELLE NORME DA RITENERSI IN VIGORE FRA QUELLE IMPUGNATE E DELLA LORO NATURA AI FINI DELLA IMPUGNABILITA' - PRECISAZIONE DI QUALE FRA LE VARIE IPOTESI PREVISTE DALLE NORME STESSE SIA RIFERIBILE AL CASO OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - DIFETTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO".

Testo
E' necessario che il giudice precisi nell'ordinanza di rinvio se e quali delle norme impugnate appartenenti a testi normativi succedutisi nel tempo in ordine ad analoga materia egli ritenga in vigore; se e quali delle norme stesse ritenga per loro natura impugnabili avanti alla Corte costituzionale in sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; quali delle varie ipotesi contemplate nelle norme impugnate egli infine ritenga di dover riferire al caso sottoposto al suo giudizio. In difetto di tali indicazioni gli atti vanno restituiti al giudice "a quo".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23