Ordinanza 35/1965 (ECLI:IT:COST:1965:35)
Massima numero 2346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 35/65. REATO IN GENERE - ESTINZIONE DEL REATO - COD. PEN. ART. 150: MORTE DEL REO PRIMA DELLA CONDANNA - ACCEZIONE DEL TERMINE "REO" NEL SENSO DI "COLPEVOLE" - ERRONEITA' - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, SECONDO COMMA COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 150 del codice penale, prescrivendo che "la morte del reo, avvenuta prima della condanna estingue il reato", non e' in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, per il quale "l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva"". E cio' perche' il termine "reo" nell'art. 150 del codice penale non ha affatto il significato di "colpevole" ed e' stato usato in sostituzione del termine "imputato" soltanto per evitare il richiamo ad una nozione di carattere processuale. La questione di legittimita' costituzionale proposta nei suddetti termini e' pertanto manifestamente infondata, come e' confermato dal rilievo che la norma di legge deve necessariamente ricorrere all'uso di un termine per indicare il soggetto la cui morte importa la estinzione del reato, mentre il giudice non e' affatto vincolato a ripetere nella decisione le stesse parole del codice, nulla vietando che egli si avvalga di altro termine, tecnico, quale "imputato", oppure privo di ogni qualificazione giuridica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte