Ordinanza 37/1965 (ECLI:IT:COST:1965:37)
Massima numero 2348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  08/04/1965;  Decisione del  08/04/1965
Deposito del 23/04/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 37/65. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSA RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE PRELIMINARE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Quando risulti dall'ordinanza di rinvio che il giudice a quo non abbia risolto una questione preliminare di fatto che potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio di merito, della questione di legittimita' costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' compia l'omesso esame di rilevanza. (Nella specie, veniva proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 R.D.L. 10 gennaio 1926 n. 17, recante disposizioni per la riduzione in forma italiana dei cognomi tedeschi, di famiglie italiane, senza aver prima risolto se l'attore nel giudizio di merito apparteneva a famiglia italiana ed era quindi soggetto alla disposizione impugnata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23