Sentenza 38/1965 (ECLI:IT:COST:1965:38)
Massima numero 2351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  13/05/1965;  Decisione del  13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2349  2350  2352  2353


Titolo
SENT. 38/65 C. ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - ENERGIA ELETTRICA - SOVRACANONE A CARICO DEI CONCESSIONARI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CONCESSIONARI DEI BACINI DI PIANURA E QUELLI DEI BACINI MONTANI - INSERIMENTO DELLE NORME IMPUGNATE TRA QUELLE DISPOSTE A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI - RICONDUCIBILITA' ALL'ART. 44 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disparita' di trattamento tra i concessionari dei bacini di pianura e quelli dei bacini montani, e, in particolare, la diversita' della misura del sovracanone stabilito dalle ricordate leggi del 1959, n. 1254 e del 1953, n. 959, non sono in contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto devesi ritenere che il legislatore legittimamente abbia voluto approntare un corpo di norme a favore dei territori montani, in cio' ispirandosi ad uno scopo di pubblico generale interesse in armonia con l'art. 44, secondo comma, della Costituzione. Per gli stessi motivi non sussiste violazione della principio di eguaglianza nell'ipotesi in cui le disposizioni sopra ricordate si riferiscano a concessionari nei riguardi dei quali vigevano condizioni di favore in dipendenza della legge qualificata di incentivazione (11 luglio 1913, n. 985).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte