Sentenza 38/1965 (ECLI:IT:COST:1965:38)
Massima numero 2352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  13/05/1965;  Decisione del  13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2349  2350  2351  2353


Titolo
SENT. 38/65 D. ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - ENERGIA ELETTRICA - SOVRACANONE A CARICO DEI CONCESSIONARI - LEGGI 27 DICEMBRE 1953, N. 959, ART. 1, E 30 DICEMBRE 1959, N. 1254, ART. 1 - CONTENUTO - NON CONTRASTANO CON L'ART. 41 COST.

Testo
Le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 959 del 1953 e n. 1254 del 1959 non sono norme adottate in favore di una categoria economica o a carico di un'altra. Esse impongono una prestazione (sovracanone) a favore di enti pubblici di importanza fondamentale, quali sono i comuni, per raggiungere scopi di interesse generale, e, pertanto, non possono ritenersi in contrasto col principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione. Per lo stesso motivo non sussiste violazione del principio di liberta' di iniziativa economica nell'ipotesi in cui le disposizioni di cui sopra si riferiscano a concessionari che abbiano tratto benefici da leggi c.d. di incentivazione (nella specie art. 3 della legge 11 luglio 1913, n. 985).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte