Sentenza 38/1965 (ECLI:IT:COST:1965:38)
Massima numero 2353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  13/05/1965;  Decisione del  13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2349  2350  2351  2352


Titolo
SENT. 38/65 E. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI DI INCENTIVAZIONE - SINDACATO DELLA CORTE - FATTISPECIE - ACQUE PUBBLICHE - ENERGIA ELETTRICA.

Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale non possono essere esaminate in riferimento ad una categoria indeterminata di leggi, rispondenti ad un tipo astratto, quello di incentivazione, categoria di leggi ancora non compiutamente elaborata. Le questioni, invece, possono essere esaminate e risolte in confronto di determinate leggi qualificate di "incentivazione", ma caso per caso. La legge 11 luglio 1913, n. 985, qualificata di "incentivazione" preordinata alla realizzazione di determinate opere di pubblico interesse, accordo', in vista di tale interesse, ai privati che erano chiamati a realizzarle il beneficio della gratuita' del canone demaniale di concessione. Cio' pero' non poteva precludere al legislatore la possibilita' di introdurre, come ha fatto con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, un nuovo onere (sovracanone) a carico dei privati che realizzarono quelle opere e sono tuttora titolari della concessione. E cio' va detto a maggior ragione in considerazione del fatto che, nella specie, il nuovo onere e' stato imposto a favore dei comuni montani al fine di porli in condizione di far fronte a sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, il cui soddisfacimento rispondeva non soltanto alle finalita' del sistema generale previsto dall'art. 52 del testo unico sulle acque, ma altresi' all'orientamento segnato da una norma costituzionale (art. 44, secondo comma).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte