Sentenza 39/1965 (ECLI:IT:COST:1965:39)
Massima numero 2354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
13/05/1965; Decisione del
13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 39/65 A. LIBERTA' RELIGIOSA - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 8, 19 E 20 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 39/65 A. LIBERTA' RELIGIOSA - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 8, 19 E 20 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La maggiore ampiezza e intensita' della tutela penale della religione cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e intensita' delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche' e' basata sulla posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa cattolica. L'art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di capacita' e di attivita' delle confessioni religiose poiche' il bene protetto non e' la capacita' giuridica di agire della Chiesa cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli italiani, e non contrasta percio' con l'art. 20 Cost.
La maggiore ampiezza e intensita' della tutela penale della religione cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e intensita' delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche' e' basata sulla posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa cattolica. L'art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di capacita' e di attivita' delle confessioni religiose poiche' il bene protetto non e' la capacita' giuridica di agire della Chiesa cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli italiani, e non contrasta percio' con l'art. 20 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 20
Altri parametri e norme interposte