Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale nonché tardività dell'intervento della Regione - Perentorietà di entrambi i termini - Inammissibilità.
È inammissibile la costituzione della Regione Liguria nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La costituzione è intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che l'odierno scrutinio verte su una disposizione legislativa adottata dalla Regione, con la conseguenza che il Presidente della Giunta regionale aveva anche facoltà di intervenire nell'incidente di costituzionalità, dal momento che anche il deposito dell'atto di intervento deve essere effettuato non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle citate Norme integrative. (Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2019, n. 239 del 2019, n. 106 del 2019, n. 132 del 2018, n. 126 del 2018 e n. 6 del 2018).