Sentenza 39/1965 (ECLI:IT:COST:1965:39)
Massima numero 2355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  13/05/1965;  Decisione del  13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2354  2356


Titolo
SENT. 39/65 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - IRRILEVANZA DELLA DIVERSITA' DI RELIGIONE DEI CITTADINI - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 3 Cost. esclude esplicitamente che la differenza di religione possa dar luogo a differenza di trattamento dei cittadini, ma l'art. 402 cod. pen. non da' luogo a una distinzione nella posizione giuridica dei cittadini basata sulla religione. La norma penale si riferisce indistintamente a tutti i destinatari, qualunque sia la loro religione, cosicche' la fede religiosa non ha alcuna rilevanza nella identificazione del soggetto attivo del reato. La norma non protegge, dal lato passivo, la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, ne' attribuisce ad essi un vantaggio valutabile giuridicamente: il singolo cattolico non e' il titolare dell'interesse protetto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte