Sentenza 40/1965 (ECLI:IT:COST:1965:40)
Massima numero 2357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
13/05/1965; Decisione del
13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUSSISTENZA PER IL MODO STESSO IN CUI LA QUESTIONE E' STATA PROPOSTA - INSINDACABILITA' AD OPERA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 40/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUSSISTENZA PER IL MODO STESSO IN CUI LA QUESTIONE E' STATA PROPOSTA - INSINDACABILITA' AD OPERA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Quando la valutazione, della rilevanza risulta, anche se implicitamente, compiuta per il modo stesso come la questione e' stata proposta la Corte costituzionale non puo' sindacare il giudizio emesso in ordine a quella valutazione. (Nella specie la Corte dei conti ha ritenuto che fosse necessario decidere se il trattamento fatto dalle norme impugnate ai creditori della pensione rispettasse il principio di eguaglianza perche' ha creduto che quel trattamento fosse la ragione del criterio adottato per la ripartizione dell'obbligazione pensionistica fra gli enti debitori, che era la materia sulla quale doveva pronunziarsi; aveva cioe' ritenuto che, se illegittimo fosse stato il modo di quel trattamento, illegittimo sarebbe stato anche il modo di questa ripartizione).
Quando la valutazione, della rilevanza risulta, anche se implicitamente, compiuta per il modo stesso come la questione e' stata proposta la Corte costituzionale non puo' sindacare il giudizio emesso in ordine a quella valutazione. (Nella specie la Corte dei conti ha ritenuto che fosse necessario decidere se il trattamento fatto dalle norme impugnate ai creditori della pensione rispettasse il principio di eguaglianza perche' ha creduto che quel trattamento fosse la ragione del criterio adottato per la ripartizione dell'obbligazione pensionistica fra gli enti debitori, che era la materia sulla quale doveva pronunziarsi; aveva cioe' ritenuto che, se illegittimo fosse stato il modo di quel trattamento, illegittimo sarebbe stato anche il modo di questa ripartizione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23