Sentenza 40/1965 (ECLI:IT:COST:1965:40)
Massima numero 2359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
13/05/1965; Decisione del
13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/65 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA DELLA ISCRIZIONE ALLE CASSE DI PREVIDENZA DEI SALARIATI CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO, PRIMA DEL 1 GENNAIO 1938, SENZA OBBLIGO DI ISCRIZIONE E CHE ABBIANO CONSEGUITO SUCCESSIVAMENTE NOMINA REGOLARE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/65 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA DELLA ISCRIZIONE ALLE CASSE DI PREVIDENZA DEI SALARIATI CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO, PRIMA DEL 1 GENNAIO 1938, SENZA OBBLIGO DI ISCRIZIONE E CHE ABBIANO CONSEGUITO SUCCESSIVAMENTE NOMINA REGOLARE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 34 e 35 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, contenente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, non violano il principio di eguaglianza. Non e' infatti priva di razionalita' una disparita' di trattamento pensionistico tra i salariati degli istituti di beneficenza e quelli degli altri enti locali. Differenze tra quegli istituti e questi enti sussistono con riferimento alla natura, all'attivita', al modo di finanziamento, al diverso contenuto dell'interesse pubblico che hanno competenza a realizzare, alla diversa natura di questo interesse e al diverso grado della sua intensita'; ed e' ovvio che tali dissomiglianze debbono ripercuotersi sul trattamento di ciascuno dei due gruppi di salariati, i cui compiti rispettivi sono peraltro differenziati in relazione altresi' alle varie esigenze che prospettano le funzioni di ognuna delle categorie di enti dai quali i salariati dipendono. Tanto piu' quelle difformita' debbono ripercuotersi sul rapporto di lavoro di ciascun gruppo, in quanto varie sono le possibilita' finanziarie degli enti sui quali grava il carico complessivo della pensione (quelli datori di lavoro e quelli pensionistici), e in vario grado tali enti possono sopportare quel carico. E' compito soltanto della legge ordinaria valutare gli interessi in giuoco e graduarne secondo gli aspetti concreti la disciplina, non avendo il principio costituzionale di eguaglianza sottratto al legislatore la potesta' di riconoscere le differenze che la realta' esprime e di adeguare ad esse le proprie determinazioni. - S. n. 105/1957.
Gli artt. 34 e 35 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, contenente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, non violano il principio di eguaglianza. Non e' infatti priva di razionalita' una disparita' di trattamento pensionistico tra i salariati degli istituti di beneficenza e quelli degli altri enti locali. Differenze tra quegli istituti e questi enti sussistono con riferimento alla natura, all'attivita', al modo di finanziamento, al diverso contenuto dell'interesse pubblico che hanno competenza a realizzare, alla diversa natura di questo interesse e al diverso grado della sua intensita'; ed e' ovvio che tali dissomiglianze debbono ripercuotersi sul trattamento di ciascuno dei due gruppi di salariati, i cui compiti rispettivi sono peraltro differenziati in relazione altresi' alle varie esigenze che prospettano le funzioni di ognuna delle categorie di enti dai quali i salariati dipendono. Tanto piu' quelle difformita' debbono ripercuotersi sul rapporto di lavoro di ciascun gruppo, in quanto varie sono le possibilita' finanziarie degli enti sui quali grava il carico complessivo della pensione (quelli datori di lavoro e quelli pensionistici), e in vario grado tali enti possono sopportare quel carico. E' compito soltanto della legge ordinaria valutare gli interessi in giuoco e graduarne secondo gli aspetti concreti la disciplina, non avendo il principio costituzionale di eguaglianza sottratto al legislatore la potesta' di riconoscere le differenze che la realta' esprime e di adeguare ad esse le proprie determinazioni. - S. n. 105/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte