Sentenza 41/1965 (ECLI:IT:COST:1965:41)
Massima numero 2360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  13/05/1965;  Decisione del  13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 41/65. DIFESA (DIRITTO DI) - COSTITUZIONE, ARTICOLO 24 - INTERPRETAZIONE. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - EVENTUALE GARANZIA COSTITUZIONALE - PORTATA DEL PRINCIPIO.

Testo
Il diritto di difesa si configura come possibilita' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le istanze e le ragioni delle parti. Nel quadro di sviluppo di questa valutazione, non si puo' sistemare, fra gli impedimenti ad una ampia esplicazione del contraddittorio e della difesa, l'attribuzione al giudice di appello della potesta' di pronunciare sul merito in una fattispecie nella quale quello di primo grado ha esaurito la sua funzione unicamente con la decisione di questioni preliminari: il giudice al quale si e' data quella potesta' e' quello stesso che sarebbe stato chiamato al riesame del merito ove il merito fosse stato trattato nella sentenza di primo grado, ed e' per una esigenza di economia processuale che e' imposto al magistrato di appello di trattenere il processo, in ipotesi in cui in primo grado non si siano consumate nullita'. Il diritto di difesa, in tali casi, e' stato assicurato innanzi al primo giudice perche' la parte non ha avuto, in quella fase, alcun limite alla discussione del merito; e viene inoltre assicurato innanzi al secondo giudice, perche' quest'ultimo ha un potere di piena cognizione del merito, sia pure entro l'ambito dei motivi di appello dedotti dal Pubblico Ministero, ed ha anche il potere di rinnovare il dibattimento, cosi' da escutere le ulteriori prove che fossero pertinenti e rilevanti ai fini del migliore risultato di giustizia. Non e' tanto la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilita' di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse; e la norma denunciata (art. 522, ultima parte Codice di procedura penale) non toglie questa possibilita' quando, nell'ipotesi da essa prevista, affida l'esame del merito al giudice di appello, anziche' rimetterlo a quello di primo grado in applicazione di quanto in via generale e' prescritto nello art. 36 del Codice di procedura penale. - S. n. 46/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte