Sentenza 42/1965 (ECLI:IT:COST:1965:42)
Massima numero 2361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  13/05/1965;  Decisione del  13/05/1965
Deposito del 31/05/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 42/65. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' DEL CONCORRENTE PER FATTO DIVERSO O PIU' GRAVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - NON SUSSISTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

Testo
La responsabilita' del compartecipe per fatto diverso o piu' grave di quello voluto, sancita dall'art. 116 del codice penale, si fonda non solo su un rapporto di casualita' materiale, ma anche su un rapporto di casualita' psichica, nel senso che il reato diverso o piu' grave commesso del concorrente deve rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del codice penale in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte