Sentenza 43/1965 (ECLI:IT:COST:1965:43)
Massima numero 2362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
26/05/1965; Decisione del
26/05/1965
Deposito del 09/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2363
Titolo
SENT. 43/65 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE ED AFFINI. LEGGE DELEGATA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032 E DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 11 DICEMBRE 1961, N. 1642.
SENT. 43/65 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE ED AFFINI. LEGGE DELEGATA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032 E DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 11 DICEMBRE 1961, N. 1642.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 per la parte con cui rende obbligatorio "erga omnes" l'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia, concernente l'addestramento professionale, in quanto tale addestramento affidato alle associazioni territoriali di categoria, non e' suscettibile di estensione ai non appartenenti alle associazioni stesse dato che non puo' ritenersi attinente alla specifica finalita', posta dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, di assicurare i minimi inderogabili salariali e normativi ed importa, anche per gli estranei alle associazioni, la necessita' dell'instaurazione di rapporti con queste, che esulano dal contenuto caratteristico dei contratti collettivi, riguardante solo la disciplina dei diritti ed obblighi intercorrenti direttamente fra singoli lavoratori e datori di lavoro. Per gli stessi motivi e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria "erga omnes" la clausola n. 10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini della Provincia di Palermo, concernente l'addestramento professionale.
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 per la parte con cui rende obbligatorio "erga omnes" l'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia, concernente l'addestramento professionale, in quanto tale addestramento affidato alle associazioni territoriali di categoria, non e' suscettibile di estensione ai non appartenenti alle associazioni stesse dato che non puo' ritenersi attinente alla specifica finalita', posta dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, di assicurare i minimi inderogabili salariali e normativi ed importa, anche per gli estranei alle associazioni, la necessita' dell'instaurazione di rapporti con queste, che esulano dal contenuto caratteristico dei contratti collettivi, riguardante solo la disciplina dei diritti ed obblighi intercorrenti direttamente fra singoli lavoratori e datori di lavoro. Per gli stessi motivi e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria "erga omnes" la clausola n. 10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini della Provincia di Palermo, concernente l'addestramento professionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte