Sentenza 43/1965 (ECLI:IT:COST:1965:43)
Massima numero 2363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  26/05/1965;  Decisione del  26/05/1965
Deposito del 09/06/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2362


Titolo
SENT. 43/65 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO PREVISTI DALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - VERSAMENTI ALLE CASSE EDILI - SOPRAGGIUNTA INEFFICACIA DELLA NORMA IN BASE A DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA STESSA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittiamita' costituzionale relativa alla clausola dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini della Provincia di Palermo, disciplinante il versamento alla Cassa edile dei contributi previsti a favore della cassa stessa, resa obbligatoria dall'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per sopraggiunta inefficacia della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 78 del 1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte