Sentenza 44/1965 (ECLI:IT:COST:1965:44)
Massima numero 2364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
26/05/1965; Decisione del
26/05/1965
Deposito del 09/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/65 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA IMPRENDITORI DEL SETTORE AGRICOLO E QUELLO DEL SETTORE INDUSTRIALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
SENT. 44/65 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA IMPRENDITORI DEL SETTORE AGRICOLO E QUELLO DEL SETTORE INDUSTRIALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
Testo
Non puo' essere considerato rilevante ai fini di incostituzionalita' sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, il fatto che nel settore dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, l'imprenditore sia tenuto a corrispondere all'infortunato il 60 per cento della retribuzione per tre giornate in piu' di quelle imposte agli imprenditori del settore industriale. Infatti, in quest'ultimo settore, la prevalenza dell'uso di mezzi meccanici ed automatici aggrava sensibilmente i rischi e rende quindi necessaria l'imposizione di premi molto piu' alti a carico delle imprese, in ogni caso non e' concepibile un controllo di legittimita' della Corte costituzionale sul merito dei calcoli attuariali che sono a base della determinazione dei premi e delle liquidazioni dei danni nei diversi settori delle assicurazioni, non escluse quelle sociali.
Non puo' essere considerato rilevante ai fini di incostituzionalita' sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, il fatto che nel settore dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, l'imprenditore sia tenuto a corrispondere all'infortunato il 60 per cento della retribuzione per tre giornate in piu' di quelle imposte agli imprenditori del settore industriale. Infatti, in quest'ultimo settore, la prevalenza dell'uso di mezzi meccanici ed automatici aggrava sensibilmente i rischi e rende quindi necessaria l'imposizione di premi molto piu' alti a carico delle imprese, in ogni caso non e' concepibile un controllo di legittimita' della Corte costituzionale sul merito dei calcoli attuariali che sono a base della determinazione dei premi e delle liquidazioni dei danni nei diversi settori delle assicurazioni, non escluse quelle sociali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte