Sentenza 40/2020 (ECLI:IT:COST:2020:40)
Massima numero 42481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  29/01/2020;  Decisione del  29/01/2020
Deposito del 06/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42480  42482  42483


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità delle disposizioni censurate nel giudizio a quo - Sussistenza della rilevanza.

Testo
Sono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, degli artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che regolano l'orario giornaliero della caccia e le modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi di fauna abbattuti. Il rimettente, nel decidere la controversia, deve fare applicazione di tali disposizioni, recepite nel provvedimento amministrativo impugnato. La vigenza, e quindi l'applicabilità dell'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 non può essere, peraltro, messa in dubbio dal fatto che il suo contenuto, in altra occasione, sia stato esaminato dalla Corte costituzionale solo perché richiamato dalla disposizione impugnata in via principale (e della quale esclusivamente è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale), non essendosi quest'ultima avvalsa del potere di estendere la dichiarazione medesima in via consequenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2019, n. 20 del 2018, n. 191 del 2011 e n. 436 del 1992).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  01/07/1994  n. 29  art. 34  co. 7

legge della Regione Liguria  01/07/1994  n. 29  art. 38  co. 8

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte