Sentenza 44/1965 (ECLI:IT:COST:1965:44)
Massima numero 2365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  26/05/1965;  Decisione del  26/05/1965
Deposito del 09/06/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2364  2366


Titolo
SENT. 44/65 B. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - RISERVA DI LEGGE - ART. 4 LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Tutte le prestazioni patrimoniali, che gravano sui datori di lavoro a norma dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, sono esplicitamente imposte non solo "in base alla legge", ma proprio direttamente da questa, e non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte