Sentenza 44/1965 (ECLI:IT:COST:1965:44)
Massima numero 2366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
26/05/1965; Decisione del
26/05/1965
Deposito del 09/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/65 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNIO SUL LAVORO - PRESTAZIONI IMPOSTE AL DATORE DI LAVORO A FAVORE DEL LAVORATORE - ART. 4 LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15 - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 44/65 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNIO SUL LAVORO - PRESTAZIONI IMPOSTE AL DATORE DI LAVORO A FAVORE DEL LAVORATORE - ART. 4 LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15 - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Il caso di infortunio sul lavoro, al pari di quelli di malattia, di gravidanza e di purperio, non costituisce di per se' motivo di sospensione e neppure di risoluzione del rapporto di prestazione d'opera, essendo previsto in tutte queste ipotesi che, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza, e' dovuta al prestatore d'opera la retribuzione intera ovvero un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali o da altre fonti, ed inoltre che il periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianita' di servizio. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 15 del 19 gennaio 1963 in relazione all'art. 38 Cost., sotto il profilo dell'assenza di ogni carattere retributivo o anche di contributo agli istituti assistenziali, nella prestazione imposta al singolo datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente per un periodo nel quale questo non presta la propria opera nell'azienda. Infatti l'art. 38 Cost. e' senza dubbio inteso a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera che a diminuirle, e nel suo quarto comma, imporre taluni obblighi allo Stato e ad organi e istituti da questo predisposti od integrati, ma non vieta che lo Stato intervenga mediante apposite leggi a dare attuazione a tali fini, anche imponendo alcune prestazioni a carico degli imprenditori, come in materia di assicurazioni sociali.
Il caso di infortunio sul lavoro, al pari di quelli di malattia, di gravidanza e di purperio, non costituisce di per se' motivo di sospensione e neppure di risoluzione del rapporto di prestazione d'opera, essendo previsto in tutte queste ipotesi che, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza, e' dovuta al prestatore d'opera la retribuzione intera ovvero un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali o da altre fonti, ed inoltre che il periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianita' di servizio. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 15 del 19 gennaio 1963 in relazione all'art. 38 Cost., sotto il profilo dell'assenza di ogni carattere retributivo o anche di contributo agli istituti assistenziali, nella prestazione imposta al singolo datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente per un periodo nel quale questo non presta la propria opera nell'azienda. Infatti l'art. 38 Cost. e' senza dubbio inteso a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera che a diminuirle, e nel suo quarto comma, imporre taluni obblighi allo Stato e ad organi e istituti da questo predisposti od integrati, ma non vieta che lo Stato intervenga mediante apposite leggi a dare attuazione a tali fini, anche imponendo alcune prestazioni a carico degli imprenditori, come in materia di assicurazioni sociali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte