Sentenza 45/1965 (ECLI:IT:COST:1965:45)
Massima numero 2367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  26/05/1965;  Decisione del  26/05/1965
Deposito del 09/06/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2368  2369


Titolo
SENT. 45/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO.

Testo
Se la motivazione della ordinanza di rinvio dimostri che il richiamo fatto dal giudice a quo a diverse norme della Costituzione (nella specie: artt. 1, 2, 3, 4, 35, 41, 43, 46) ha il solo scopo di una piu' profonda interpretazione di quella, tra di esse, che si assume violata (nella specie: norma dell'art. 4, primo comma Cost.) l'oggetto del giudizio di costituzionalita' deve ritenersi circoscritto al raffronto con quest'ultima della disposizione di legge impugnata (nella specie art. 2118, primo comma, C.C., che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato da' al datore di lavoro il potere di licenziare il prestatore d'opera recesso ad nutum).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 46

Altri parametri e norme interposte