Sentenza 45/1965 (ECLI:IT:COST:1965:45)
Massima numero 2369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
26/05/1965; Decisione del
26/05/1965
Deposito del 09/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/65 C. LAVORO - RECESSO UNILATERALE DAL RAPPORTO - CODICE CIVILE ART. 2118, PRIMO COMMA - PORTATA - NON CONTRASTA CON L'ART. 4 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 45/65 C. LAVORO - RECESSO UNILATERALE DAL RAPPORTO - CODICE CIVILE ART. 2118, PRIMO COMMA - PORTATA - NON CONTRASTA CON L'ART. 4 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Nella attuale evoluzione della legislazione ordinaria il potere illimitato del datore di lavoro di recedere dal rapporto - aspetto particolare di una disciplina che, comune com'e' a tutti i contratti di durata a tempo indeterminato, non da' il debito rilievo alla peculiare natura del rapporto di lavoro e alla posizione della persona del lavoratore nell'impresa - e' stato ridotto in vari modi e temporaneamente precluso, anche in seguito a raccomandazioni internazionali, da provvedimenti legislativi e accordi sindacali e non costituisce piu' un principio generale dell'ordinamento italiano. Pertanto, benche' tra le norme dell'art. 2118, primo comma, e quella dell'art. 4, primo comma Cost. non sussista un contrasto che importi la illegittimita' della prima, va tuttavia senz'altro escluso che la disciplina dei licenziamenti si muova su un piano del tutto diverso da quello in cui giuridicamente opera l'articolo 4 della Costituzione. In questi sensi e limiti la questione di legittimita' costituzionale come sopra proposta riguardo all'art. 2118, primo comma, cod. civ., va ritenuta infondata.
Nella attuale evoluzione della legislazione ordinaria il potere illimitato del datore di lavoro di recedere dal rapporto - aspetto particolare di una disciplina che, comune com'e' a tutti i contratti di durata a tempo indeterminato, non da' il debito rilievo alla peculiare natura del rapporto di lavoro e alla posizione della persona del lavoratore nell'impresa - e' stato ridotto in vari modi e temporaneamente precluso, anche in seguito a raccomandazioni internazionali, da provvedimenti legislativi e accordi sindacali e non costituisce piu' un principio generale dell'ordinamento italiano. Pertanto, benche' tra le norme dell'art. 2118, primo comma, e quella dell'art. 4, primo comma Cost. non sussista un contrasto che importi la illegittimita' della prima, va tuttavia senz'altro escluso che la disciplina dei licenziamenti si muova su un piano del tutto diverso da quello in cui giuridicamente opera l'articolo 4 della Costituzione. In questi sensi e limiti la questione di legittimita' costituzionale come sopra proposta riguardo all'art. 2118, primo comma, cod. civ., va ritenuta infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte