Sentenza 48/1965 (ECLI:IT:COST:1965:48)
Massima numero 2372
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
16/06/1965; Decisione del
16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2373
Titolo
SENT. 48/65 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DECORRENZA DEL TERMINE PER SOLLEVARLO - NOTIFICAZIONE O CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE.
SENT. 48/65 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DECORRENZA DEL TERMINE PER SOLLEVARLO - NOTIFICAZIONE O CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE.
Testo
Nei conflitti di attribuzione la notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnabile debbono riferirsi agli organi legittimati a proporre il ricorso e cioe' al Presidente del Consiglio dei Ministri per lo Stato e al Presidente della Giunta regionale per la Regione. (Art. 36 legge 11 marzo 1953 n. 87).
Nei conflitti di attribuzione la notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnabile debbono riferirsi agli organi legittimati a proporre il ricorso e cioe' al Presidente del Consiglio dei Ministri per lo Stato e al Presidente della Giunta regionale per la Regione. (Art. 36 legge 11 marzo 1953 n. 87).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 36